Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Informazioni provvisorie su recenti questioni decise dalle Sezioni unite, con nota di G. Caruso, con osservazioni a prima lettura di D. N. Cascini

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Segnaliamo in anteprima le informazioni provvisorie delle recentissime questioni decise dalle Sezioni unite della Cassazione, in attesa del deposito delle relative motivazioni.


1) ud. 29 maggio 2014, Sinigaglia


La Suprema Corte ha stabilito che risponde della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. il sorvegliato speciale sottoposto all'obbligo o al divieto di soggiorno che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali ed agenti di polizia di sicurezza la carta di permanenza, e non al reato di cui all'art. 9, co. 1, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (attualmente art. 75, co. 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), ovvero a quello previsto dal co. 2 del medesimo articolo (attualmente art. 75, co. 2, d.lgs. cit.).


2) ud. 29 maggio 2014, Gatto


È stata adottata soluzione affermativa alla questione "se la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio, comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato (nella specie la questione riguardava gli effetti della sentenza n. 251 del 2012 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69, co. 4, c.p. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73 , co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.)". Sul punto, il Supremo Collegio ha precisato che il giudice della esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, senza considerare le successive modifiche legislative.


3) ud. 29 maggio 2014, Repaci ed altri


Alla questione "se, ai fini della confisca di cui all'art. 2-ter L. 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, titolare diretto o indiretto dei beni, debba tenersi conto o meno dei proventi dell'evasione fiscale", la Cassazione ha adottato soluzione negativa precisando che questi ultimi non rilevano.


4) ud. 29 maggio 2014, Gallo


La Suprema Corte ha stabilito che in tema di durata dei termini massimi di custodia cautelare, nel caso di sospensione dei termini di fase a norma dell'art. 304, co. 2, c.p.p., il limite del doppio del termine di fase ex art. 304, co. 6, c.p.p. non può essere superato in forza dell'intervenuta applicazione dell'art. 303, co. 1, lett. b), n. 3-bisc, c.p.p. che prevede un aumento fino a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla fase precedente o alla fase relativa al giudizio di legittimità.