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La linea di demarcazione tra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, tra danno ingiusto e vantaggio indebito. Il recupero di criteri normativo-qualitativi e il rifiuto di indici soggettivo-quantitativi.

Fabrizio Rippa

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 16 June 2020 | Accettato: 24 June 2020 | Pubblicato: 25 June 2020


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Riassunto

L’induzione indebita del pubblico agente rappresenta da sempre una condotta dallo statuto tipico ‘difficile’, storicamente in bilico tra la ricerca di una sua autonomia concettuale e l’affidamento a statuti epistemologici più tradizionali, come quello fraudolento o quello costrittivo. La riforma del 2012, ma soprattutto l’immediato intervento delle Sezioni unite Maldera, sembrano aver posto un freno al ‘pendolarismo cronico’ di questa ipotesi delittuosa, elevando a requisito di essenza della fattispecie l’elemento del vantaggio indebito che il privato cittadino tende ad assicurarsi mediante l’accordo con il pubblico agente, seppur da questi relegato in posizione subalterna a causa di un contestuale atteggiamento di tipo prevaricatorio. A differenza della concussione costrittiva, ove ciò che viene prospettato è un danno ingiusto. Tuttavia – anche a causa di una serie di ‘aperture di credito’ concesse dalla Corte regolatrice all’elaborazione di criteri suppletivi nei casi c.d. border line – non sono infrequenti, nella prassi dei giudizi di merito, alcuni orientamenti interpretativi eccentrici; i quali tendono a recuperare degli incerti criteri a base soggettivo-qualitativa, che affidano la distinzione tra fattispecie ‘in conflitto’ ad inafferrabili statuti psicologici, a base motivazionale. Il rischio, evidente, è quello di un ritorno a quell’arbitrarietà applicativa che aveva caratterizzato la previsione normativa nella vigenza delle vecchie disposizioni, cui non erano secondari scopi di mero sfruttamento in chiave processuale di questo ambiguo statuto di tipicità. Occorre invece ribadire con forza, come fa la sentenza in commento, la necessità di potersi sempre affidare, per distinguere tali ipotesi, a criteri a base oggettivo-qualitativa.


The dividing line between ‘extortion of the public agent’ and ‘bribery by extortion’, between unjust damage and undue advantage. The recovery of normative-qualitative criteria and the refusal of subjective-quantitative indices.


The ‘bribery by extortion’ of the public agent has always been a conduct with a "difficult" statute, historically poised between the search for its conceptual autonomy and the reliance on more traditional epistemological statutes, such as fraudulent or constrictive ones. The 2012 reform, but above all the immediate intervention of the S.C. Maldera, seem to have put a brake on the 'chronic commuting' of this criminal hypothesis, raising the requirement of undue advantage to the essence of the crime. However are not infrequent some eccentric interpretative guidelines, which tend to recover uncertain subjective-qualitative criteria. Instead, it is necessary to reiterate forcefully the need to always be able to rely on objective-qualitative criteria to distinguish these hypotheses.

 


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