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Lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione: pubblicato in GU il decreto legislativo n. 156 del 2022 (G.U. 22 ottobre 2022)

Nella G.U. del 22 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 156 del 2022, il quale – in attuazione della delega contenuta negli articoli 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (nota come direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Nel merito, il decreto legislativo modifica l'articolo 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale, inserendo fra le fattispecie ivi richiamate anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323. Il provvedimento poi interviene sull'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, (d.P.R. n. 43 del 1973) e sull'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevedendo rispettivamente per i reati di contrabbando e per il delitto di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, lo strumento della confisca per equivalente.
E' inoltre modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al fine di rendere punibili, in caso di reati concernenti le dichiarazioni IVA, anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro. Infine il decreto interviene sull' articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di meglio circoscrivere – in linea con le previsioni della direttiva PIF – quelle condotte illecite da perseguire perchè connesse al territorio di altri Stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa.