MAE - Corte di Giustizia, C-216/18 PPU, 28 giugno 2018, Minister for Justice and Equality contro LM

Bandiera Europa

Due le questioni da risolvere secondo l'Avvocato Generale

1) L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo qualora constati non soltanto che vi è un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa delle carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, ma anche che la persona oggetto di tale mandato è esposta ad un siffatto rischio. Affinché una violazione del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea costituisca un flagrante diniego di giustizia, occorre che tale violazione sia talmente grave da vanificare il contenuto essenziale del diritto protetto da tale disposizione. Al fine di determinare se la persona interessata sia esposta al rischio di flagrante diniego di giustizia, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve tenere conto delle circostanze particolari relative sia a tale persona sia al reato per il quale quest’ultima è perseguita o è stata condannata.
2) Qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione constati che vi è un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente, essa è tenuta a richiedere all’autorità giudiziaria emittente, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, tutte le informazioni complementari necessarie riguardanti, se del caso, da una parte, le evoluzioni legislative successive agli elementi di cui essa dispone per constatare la sussistenza di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia e, dall’altra, le caratteristiche inerenti alla persona oggetto del mandato d’arresto europeo o alla natura del reato per il quale quest’ultima è perseguita o è stata condannata.