Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure cautelari personali - Cass., Sez. II, 19 febbraio 2016 (ud. 27 gennaio 2016), M., con nota di G. Rossi

Qualora non dovesse aversi la disponibilità dei c.d. braccialetti elettronici e fino a quando tale disponibilità non si avrà, dovrà essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. Può essere quindi ribadito il seguente principio di diritto, già ribadito da questa Corte: qualora il giudice reputi che il c.d. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concessione della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della P.G. o dell’Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., né alcuna violazione dei diritti di difesa, perché l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari e pertanto ascrivibile alla persona dell’indagato. Con Nota di G., Rossi, Custodia cautelare in carcere e braccialetto elettronico. Dubbi interpretativi fra dottrina e giurisprudenza e la pronuncia delle Sezioni unite n. 20769/2016

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