Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure di prevenzione/Pericolosità sociale/Associazione mafiosa - Cass., Sez. I, 15 maggio 2014 (c.c. 10 aprile 2014), Pitarresi

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La Sezione prima della Corte di cassazione ha annullato il decreto impugnato e rinviato per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo.


Ritenuto che quando il sospetto di mafiosità con la correlata pericolosità sociale ad essa connessa si inserisce in un contesto caratterizzato dalla mancanza di qualsivoglia riconoscimento giudiziale, il requisito dell'attualità sfugge ad ogni presunzione, integrandosi, in caso contrario, una fattispecie inammissibile sul piano processuale di sospetto di permanenza. Nella fattispecie data pertanto, è richiesta dalla legge, con onere a carico della pubblica accusa, la indicazione di dati e circostanze idonee a far presumere l'attualità e la continuità nel tempo di quella contiguità dalla quale dedurre legittimamente, per caratteristiche e natura, la pericolosità del proposto ai fini del provvedimento di prevenzione.