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La Corte costituzionale:
1) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis, co. 1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e dell’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98;
2) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-ter, co. 1, d.lgs. n. 58 del 1998, sollevata, per violazione dell’art. 117, primo co., Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.