Ordinamento penitenziario - Trib. Sorv. Venezia, 15 aprile 2014 (c.c. 2 aprile 2014), Lizzio

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Fonte immagine: www.tribunalesorverglianza.it

Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo il reclamo e annullando il provvedimento con cui il magistrato ha dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio avanzata dal detenuto, ha affermato che deve applicarsi il principio di non regressione del trattamento e, pertanto, deve ritenersi che una volta ritenuto dall’ufficio monocratico, con provvedimento non reclamato, ammissibile l’accesso all’esperienza premiale non può una successiva pronuncia vertere sullo stesso oggetto e decidere diversamente.