La presunzione di innocenza comporta l’impossibilità di ritenere colpevole chi, sottoposto a procedimento penale, abbia beneficiato di una decisione di improcedibilità - nel caso di specie per sopravvenuta amnistia - senza che sia stato reso un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa.
Anche in base alla legislazione nazionale applicabile nel caso in esame, si è escluso che il semplice fatto di aver prestato consenso all’applicazione dell’amnistia abbia comportato una rinuncia – consapevole e chiara - alla presunzione di innocenza ed al diritto a non contribuire alla propria incriminazione.
Quando, nel corso di un procedimento ulteriore a quello penale ed a quest’ultimo strettamente collegato, il giudice civile adotti una decisione implicante affermazione di responsabilità penale – come nella specie avvenuto con riguardo alla ritenuta legittimità del licenziamento intimato per furto sul luogo di lavoro – trovano applicazione le garanzie dell’art. 6 § 2 Cedu, di cui nel caso esaminato è stata riconosciuta la violazione per essere stato desunto il riconoscimento della colpevolezza dalla richiesta di applicazione dell’amnistia in sede penale.
Contenuti correlati
- Ergastolo - Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 9 luglio 2013, Vinter e altri c. UK
- Libertà di espressione - Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia, con nota di F. Romoli
- Confisca - Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 30 ottobre 2013, Varvara c. Italia, con osservazioni a prima lettura di A. Dello Russo
- Contraddittorio nella formazione della prova - Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 3 dicembre 2013, Vararu c. Romania