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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14, l. 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Termini Imerese, nella parte in cui tale disposizione esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace.
Nell’ordinanza qui pubblicata, la Consulta ha rilevato che le caratteristiche peculiari del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento, impedendo altresì di ravvisare in essa una violazione del diritto di difesa (v., in senso conforme, ord. n. 28 del 2007 e n. 228 del 2005).
Tali conclusioni – secondo il Giudice delle leggi – non sono inficiate dal rilievo che, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – connessione circoscritta, peraltro, dall’art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000 alla sola ipotesi del concorso formale di reati – è consentito il ricorso al “patteggiamento” anche per i reati attratti nella competenza del giudice superiore. Infatti, come ha rilevato la Corte, le situazioni poste a raffronto sono tra loro affatto diverse e non possono essere oggetto di comparazione al fine del giudizio di costituzionalità.
A.C.