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Prova, verità e giudicato penale

Manfredi Bontempelli

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 23 January 2020 | Accettato: 29 January 2020 | Pubblicato: 31 January 2020


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Riassunto

È inevitabile affermare un legame fra la prova penale e la verità, data la funzione attuativa del diritto sostanziale rivestita dal processo penale. La ricerca della verità si svolge in sede di valutazione probatoria, mettendo a confronto i fatti probatori con i fatti enunciati nell’imputazione. Conseguito con la valutazione un giudizio di esistenza di tali fatti, secondo un certo titolo logico (probabilità o certezza), subentra il momento della decisione. Qui il giudice applica una regola di “tutela politica della persona”, quale è l’oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 comma 1 c.p.p.). Alla luce della concezione di giudicato fatta propria dall’ordinamento penale, non si potrebbe peraltro ricavare dalla decisione un valore di verità circa le affermazioni di esistenza dei fatti.


Evidence, truth and criminal judgment


It is inevitable to affirm a link between criminal evidence and truth, given the implementation function of the substantive law covered by the criminal trial. The search for truth takes place during the evidential evaluation, comparing the evidentiary facts with the facts stated in the charge. After evaluation, a judgment of the existence of such facts, according to a certain logical title (probability or certainty), takes the moment of the decision. Here the judge applies a rule of “political protection of the person”, which is beyond all reasonable doubt (art. 533 paragraph 1 of the criminal procedure code). In light of the conception of the res judicata adopted by the criminal law system, one could not, however, derive from the decision a value of truth regarding the statements of existence of the facts.


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