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Regno Unito e Italia: qualche riflessione sul ne bis in idem sostanziale in materia di manipolazione del mercato

Giacomo Giorgini Pignatiello

Archivio Penale
© dell'autore 2018
Ricevuto: 20 January 2018 | Accettato: 25 January 2018 | Pubblicato: 26 January 2018


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Riassunto


Nel Marzo 2014, con la sentenza Grande Stevens et al. c. Italia, la Corte EDU censurava il c.d. “doppio binario” sanzionatorio in materia di manipolazione di mercato (artt. 185 e 187-ter, d.lgs. 58/1998), per violazione dell’art. 4, Prot. Add. VII C.E.D.U., noto come “Ne bis in idem sostanziale”. Incurante delle sollecitazioni di dottrina, giurisprudenza ed uffici legislativi consultivi, il legislatore italiano persisteva nell’inosservanza dei doveri derivanti dalla sua appartenenza all’ordinamento C.E.D.U. Al contrario, il Regno Unito, dimostrandosi attento conoscitore della giurisprudenza EDU consolidatasi sul punto, ha accuratamente evitato l’instaurarsi di ipotesi di bis in idem sostanziale, nella disciplina degli abusi di mercato. Da qui, l’idea di un confronto tra i due ordinamenti per proporre qualche riflessione su una questione ancora irrisolta.

 

In March 2014, the ECtHR deliberated in Grande Stevens et al. v. Italy, that the “double track” system of sanctions, adopted in the Italian market manipulation legal discipline (art. 185 and 187-ter, d.lgs. 58/1998), violeted the art. 4 of Prot. No. 7 to the E.C.H.R., also known as “conventional ne bis in idem”. Notwithstanding solicitations coming from legal scholarships, courts and advisory law offices, the Italian legislator continued to neglect its obligations deriving from E.C.H.R. membership. By contrast, the United Kingdom, aware of ECtHR’s case-law, carefully avoided cases of substantial bis in idem in the U.K. market abuse discipline. This explains why comparing the Italian and U.K. legal frameworks, which in the focus of the present work, will bring about new insight on this still unresolved issue.


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