Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Rimessione del processo - Cass., Sez. I, 3 settembre 2015 (ud. 28 aprile 2015), Espenhahn e altri

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Fonte immagine: www.cortedicassazione.it


La prima sezione della Suprema Corte, nell’ambito della nota vicenda Thyssenkrupp, ha rigettato la richiesta di rimessione avanzata avverso l’ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Torino del 26 febbraio 2015, giacchè non sussisterebbero i presupposti previsti dall’art. 45 c.p.p. Il carattere eccezionale dell'istituto, infatti, richiederebbe un’interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano, vista la loro diretta incisività sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.). La norma prevede che debbano sussistere gravi situazione locali tali da turbare lo svolgimento del processo, non altrimenti eliminabili, che pregiudichino la libera determinazione delle persone che partecipano al processo stesso, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinino motivi di legittimo sospetto.


A parere delle Corte non sussisterebbe il presupposto della “grave situazione locale”, in quanto se è indiscutibile l’eccezionale rilevanza mediatica attribuita alla vicenda, altrettanto indubbio è che l’ipotetico spostamento del processo in altre parti del territorio nazionale non eliminerebbe il generale clamore mediatico né l’interesse dell’opinione pubblica, ritenendo irrilevanti i richiami effettuati dai richiedenti alle iniziative assunte dalla cittadinanza, espressione del principio di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelato (artt. 17, 21, 40 Cost.).


In merito alla vicenda sostanziale e ad alcune questioni problematiche, invece, si rimanda alla decisione delle Sezioni unite del 18 settembre 2014, con nota di G. CECANESE, Rilievi minimi sui persistenti dubbi interpretativi in tema di traduzione degli atti, e precedentemente alla Corte d’ass. d’app. Torino del 28 febbraio 2013, con nota di C. SANTORIELLO, Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura sulla sentenza d'appello.