Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Rimessione del processo - Cass., Sez. VI, 23 aprile 2015 (c.c. 18 marzo 2015), Longo, con nota di G. Cagnazzo

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L’azione di risarcimento dei danni intentata da chi si ritiene danneggiato da un giudice non costituisce di per sé ragione idonea e sufficiente a imporre la sostituzione del singolo magistrato. Tantomeno la proposizione di molteplici azioni risarcitorie nei confronti di più giudici dello stesso ufficio, pur dopo le modifiche introdotte dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18, rappresenta grave situazione locale idonea a imporre la rimessione del processo.