Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Sul divieto di prevalenza della particolare tenuità del fatto nei reati contro il patrimonio (art. 62, c. 1, n. 4 c.p.) sulla recidiva reiterata – Corte cost., sent. 141/2023

Daniele Piva

Corte cost.

Con sentenza n. 141 depositata l’11 luglio 2023, all’esito dell’udienza del 21 giugno 2023 la Corte, nell’ambito del giudizio promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto con ordinanza del 9 giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p. per contrasto con i principi di eguaglianza e di proporzionalità tra reato e pena espressi, rispettivamente, dagli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. Richiamando l’ultimo dei suoi diversi precedenti in tal senso (sent. 94/2023) aventi ad oggetto il meccanismo di cd. “blindatura” delle circostanze aggravanti privilegiate previsto dall’art. 69, comma 4 c.p., si insiste ancora sul principio di proporzionalità tra gravità del reato e afflittività della sanzione che impedisce di attribuire alle componenti soggettive un peso soverchiante la gravità obiettiva delle condotte in concreto tenute: con effetti di sproporzione di pena particolarmente avvertiti con riguardo ai delitti contro il patrimonio in quanto caratterizzati da limiti edittali estremamente severi anche in relazione a danni di lieve entità (sent. 190/2020 o 120/2023) come nel caso di specie in cui l’imputato aveva costretto, mediante minacce consistite nelle frasi «se non mi date dieci euro torno con la pistola» e «ti spacco la testa», due dipendenti di un supermercato a consegnargli la somma di sole 10 euro. Per effetto della impugnata disposizione, l’attenuante dell’art. 62, comma 1 n. 4 c.p., pur sintomatica di un ridotto disvalore, ove risulti la recidiva reiterata non può svolgere alcuna funzione «calmierante» consentendo al giudice di adeguare la pena alla gravità del comportamento serbato, sulla base di un “abnorme enfatizzazione” delle componenti personologiche sugli elementi attinenti alla gravità della condotta e dell’evento, nonché alla effettiva personalità del suo autore (sent. 251/2012).