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Un legislatore severo, ma non troppo: la nuova riforma delle false comunicazioni sociali

Alessandra Testaguzza

Archivio Penale pp. 979-998
DOI 10.12871/978886741611014 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 December 2015


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Riassunto

L’Autrice commenta una recente sentenza della Corte di cassazione che si è pronunciata in ordine alla nuova figura criminosa delle false comunicazioni sociali, concludendo per l’effetto parzialmente abolitivo del nuovo testo approvato con la l. 27 maggio 2015, n. 69. Viene analizzata dapprima l’evoluzione della fattispecie, dalla vecchia formulazione alla nuova, e poi vengono approfonditi i singoli elementi: la rilevanza dei fatti materiali, l’elemento soggettivo e l’eliminazione delle soglie di punibilità. Infine, il contributo rileva anche con taglio critico l’approccio seguito dalla Cassazione all’indomani della nuova formulazione, sottolineando come ancora una volta, il legislatore prima e la giurisprudenza dopo, abbiano perso un’occasione nel dimostrare un incondizionato atteggiamento repressivo dello Stato in materia di falso.


Sommario

1. Una nuova tappa per il falso in bilancio. - 2. Le modifiche della l. 27 maggio 2015, n. 69. - 3. Un inciso problematico. - 4. La “rilevanza” dei fatti materiali. - 5. Condotta consapevole e dolo eventuale: un addio senza lacrime. - 6. Gli artt. 2621-bis e 2621-ter e l’eliminazione delle “soglie quantitative”. - 7. Conclusioni.

Percorso di valutazione

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