Nella seduta del 7 aprile la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha approvato il rapporto conclusivo dell'indagine conoscitiva (svolta nel triennio 2013-2015) sulle condizioni di applicazione del regime detentivo speciale del 41-bis, sotto il profilo del rispetto della dignità e dei diritti della persona. Il rapporto si articola in quattro capitoli.
Il primo capitolo riassume la storia del regime speciale e ne descrive l'evoluzione nella normativa italiana, riportando alcune delle considerazioni svolte da giuristi, magistrati e rappresentanti delle istituzioni nel corso della discussione in Commissione.
Il secondo capitolo è dedicato al regime speciale in relazione a quanto emerso nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e nei rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.
Il terzo capitolo fotografa la situazione attraverso i dati raccolti nel corso dell'indagine e gli elementi riscontrati nelle visite della Commissione agli istituti penitenziari dove sono reclusi i detenuti sottoposti a regime di 41-bis.
Nel quarto capitolo, alla luce dei risultati dell'indagine, si propongono una serie di raccomandazioni e alcune misure concrete attuabili a breve termine, per assicurare alle persone sottoposte al carcere duro il rispetto delle garanzie previste dalle norme nazionali e internazionali. Più in particolare la Commissione raccomanda: 1) che per i detenuti in regime di 41-bis vi sia la possibilità di avere un canale di facile accesso alla comunicazione con il direttore, con il responsabile sanitario, così come con il giudice di sorveglianza; 2) la revisione della gestione delle sezioni dedicate all’esecuzione dei provvedimenti di cui all’art. 41-bis O.P. 3)l'adeguamento di alcune strutture detentive a standard minimi di abitabilità sia attraverso la rimozione di inutili filtri esterni al passaggio di aria e luce naturale che nella predisposizione di chiusure interne azionabili dal detenuto o su sua richiesta; 4) che la videosorveglianza sia applicata solo in casi particolari a fini di tutela del detenuto inabile, ovvero per un periodo di tempo limitato su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale in corso, e comunque limitatamente all’ambiente di soggiorno/pernottamento e non anche in quello da bagno 5) la revisione delle limitazioni al possesso di oggetti nelle camere detentive, riservandole esclusivamente a ciò che ha una incidenza effettiva sulle possibilità di comunicazione con l’esterno, precluse dalla ratio della norma di legge; 6)il ricorso motivato e non routinario alle perquisizioni delle camere detentive, nonché il massimo riguardo nei confronti dei detenuti e dei beni in loro possesso, onde evitare comportamenti vessatori e non necessari;7) la rinuncia alle perquisizioni dei familiari in visita in tutti i casi in cui non sia previsto il colloquio senza vetro divisorio con alcuno di essi;8) la rimozione delle proibizioni riguardanti la possibilità di avere a propria disposizione, in cella, tutti gli strumenti necessari alla lettura, allo studio e allo svolgimento di attività artistiche che possano essere svolte individualmente;9) l’adozione di un codice di comportamento che consenta ai detenuti maggiore facilità di contatto e di dialogo con il personale operante in sezione; 10) il rafforzamento della tutela del diritto alla riservatezza dei detenuti (ad es. sotto il profilo dei colloqui medici); 11) che sia garantita la cessazione dell'applicazione del regime di 41-bis per un tempo congruo in prossimità del fine pena; 12)interventi sulle condizioni di detenzione nelle cosiddette aree riservate; 13) la rimozione di gran parte delle limitazioni ai rapporti con i familiari; 14) la possibilità per i detenuti di prendere parte alle udienze dei processi cui partecipano nelle vesti di imputati, quantomeno nei casi in cui debbono essere escussi, ricorrendo a misure di sicurezza adeguate all'effettuazione di trasferimenti sicuri.
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