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Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (GU 30.12.2021)

Il decreto legge, in corso di conversione, reca misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
E' opportuno segnalare che il decreto-legge, rinviando alla disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, sanziona con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro la violazione degli obblighi:
• concernenti il possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione per l’accesso e l’utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto;
• cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, ossia coloro che si trovino nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo.

Continua ad essere sanzionata sempre ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 altresì la violazione degli obblighi – previsti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 anche esso ancora in corso di conversione- relativi:
• all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
• al consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione,
• al divieto di svolgimento di feste di eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti nonché alla sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
• all'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;
• all’accesso ad una serie di luoghi e attività quali: i musei, istituti e luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, centri termali parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo nonché ai corsi di formazione privati, svolti in presenza;
• alla misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni per i viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale n caso di esito positivo al test molecolare o antigenico.

E' prevista l’applicazione alle violazioni delle disposizioni relative all’obbligo di possesso di Certificazione verde Covid per l’accesso agli alberghi e altre strutture ricettive e alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose della sanzione amministrativa accessoria, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.