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Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale (art. 1 DL 132 del 2021) IN CORSO DI CONVERSIONE

D.l. 30 settembre 2021: la nuova disciplina per l’acquisizione dei tabulati nel processo penale e proroga dei termini per i referendum abrogativi.
Il decreto legge è stato assegnato alla Commissione I della Camera dei deputati, che ne ha concluso il 4 novembre l'esame in sede referente. Il testo passa quindi all'esame dell'Aula di Montecitorio. Il decreto in conversione ha un contenuto ampio. Si segnala in particolare l’articolo 1 del decreto-legge, il quale modifica l’art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l’accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l’autorizzazione o la convalida del giudice. L’intervento normativo è determinato dall’esigenza di dare urgente seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Nel corso dell’esame in sede referente, la Commissione di merito ha apportato alcune modifiche al testo, inserendo una disposizione che sanziona con l’inutilizzabilità l’acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge ed introducendo una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l’accertamento dei gravi o specifici reati.
Un’ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere “specifiche”.