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La legge n. 79 del 2014 reca la conversione in legge con modificazioni del d.l. n. 36 del 2014 in materia di stupefacenti. I primi due articoli del d.l. intervengono sugli aspetti di tutela della salute, legati al consumo e alla cessione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L'intervento in via d'urgenza si è reso necessario dopo che la Corte costituzionale, con la decisione n. 32 del 2014 ha dichiarato incostituzionale la disciplina sugli stupefacenti contenuta nella c.d legge Fini-Giovanardi, modificativa delle norme contenute nel Testo unico sugli stupefacenti. La caducazione delle disposizioni impugnate ha interesatto anche la classificazione delle sostanze stupefacenti; ragione per la quale all’indomani della sentenza della Corte, a fronte delle due uniche tabelle disciplinate dalla legge Fini -Giovanardi, sono tornate in vigore le sei tabelle previste anteriormente alla riforma del 2006. La sentenza della Consulta ha interessato anche la disciplina del servizio di assistenza farmaceutica relativo alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali per la terapia del dolore severo. Nel merito i primi due articoli del d.l. 36 del 2014 oltre a rimodellare le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ridistribuendo al loro interno le sostanze in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi, ricomprendono nelle tabelle le circa 500 sostanze classificate a decorrere dal 2006. Il provvedimento assicura, inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati ai sensi del Testo Unico. Durante l'esame parlamentare sono state introdotte, all'articolo 1 del decreto legge, modifiche agli articoli 73 e 75 del TU stupefacenti, relativi alle sanzioni penali e amministrative. In particolare, oltre ad essere stato previsto un abbassamento delle pene previste per il c.d. piccolo spaccio; è stata anche ripristinata la disposizione (comma 5-bis dell'art. 73) che consente al giudice, in caso di condanna per un fatto di lieve entità, di applicare al tossicodipendente, in luogo della pena detentiva, il lavoro di pubblica utilità e le sanzioni amministrative per l'uso personale di sostanze stupefacenti. L'articolo 2 del dl garantisce la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati ai sensi del TU stupefacenti. Con una modifica introdotta in sede di conversione, è stato previsto che nei decreti applicativi del TU stupefacenti, adottati dall'entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 32/2014, ogni richiamo alla tabella II sia da intendersi riferito alla Tabella dei medicinali di cui all'allegato A del decreto legge citato.
Per il testo integrale della Tabella I dell'Allegato A si veda il seguente link: