La pronuncia italiana di patteggiamento nel procedimento penale elvetico: tra onere della prova e dovere di mutuo riconoscimento delle sentenze
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Ricevuto: 03 May 2018
| Accettato: 24 May 2018
| Pubblicato: 04 June 2018
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Riassunto
Nelle vicende di riciclaggio internazionale, qualora il reato principale sia compiuto all’estero, al fine di accertare la sussistenza dello stesso, il giudice entra in contatto con le decisioni di giudici stranieri. In tal senso, quindi, l’autorità di perseguimento penale svizzera può confrontarsi anche sul valore di una sentenza di patteggiamento pronunciata in italia al fine di verificare se e in quali termini, dal profilo della prova appunto del reato preliminare, un simile provvedimento possa essere esportato anche nel processo per il reato di riciclaggio.
Gli autori sviluppano alcune riflessioni sul valore della sentenza di patteggiamento e sugli effetti nei procedimenti penali transnazionali ai sensi dell’art. 305 bis del codice penale svizzero, tenendo conto anche delle recenti novità legislative introdotte sia italia che in svizzera.
In international money laundering affairs, if the main crime is committed abroad – in order to ascertain its existence -- the judge gets in contact with the decisions of foreign judges. in this sense, therefore, the swiss prosecution authority can also deal with the value of an italian plea-bargain sentence to assess in whether and in which terms such a provision can could be put into effect in the process for the crime of money laundering from the perspective of the preliminary crime evidence.
The authors develop some reflections on the value of the plea bargain sentence and on the effects in the transnational criminal proceedings pursuant to art. 305 bis of the swiss penal code, also taking into account the recent legislative changes introduced both in italy and in switzerland.
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