La legge n. 159 del 2023, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2023, il c.d. decreto Caivano. Il provvedimento d'urgenza, inizialmente composto da 16 articoli, si è arricchito nel corso dell’esame parlamentare di nove ulteriori disposizioni.
Nel merito il decreto risulta suddiviso in 4 Capi: il Capo I (articoli da 1 a 2) prevede interventi infrastrutturali nel territorio di Caivano; il Capo II (articoli da 3 a 9) introduce disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile; il Capo III (articoli da 10 a 12) reca misure in materia di offerta educativa; e il Capo IV (articoli da 13 a 16) prevede disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
Fra le disposizioni di interesse si segnala in primo luogo l'articolo 3 il quale interviene sulla disciplina di alcune misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città. L'articolo 4 prevede inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'articolo 5, modificando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, reca disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile. L'articolo 6 interviene sulla disciplina del processo penale minorile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. L'articolo 7 prevede che quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il pubblico ministero che procede deve informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale. L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, già oggetto dell'articolo 6, prevedendo, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore. L'articolo 9 modifica il decreto legislativo n. 121 del 2018 che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. L’ articolo 10-bis, introdotto in sede di conversione, introduce la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i 21 anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggiore età, la cui condotta sia incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto minorile. L'articolo 12 reca disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione, modificando, fra le altre, il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori (trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio).
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