La legge n. 70 del 2024- che consta di sei articoli - reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Di particolare interesse sono le disposizioni di cui all'articolo 2, il quale modifica l'art. 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni in materia di misure rieducative nei confronti di minorenni dalla condotta irregolare, in primo luogo consentendone l'adozione anche nei casi di condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui.
Diverse modifiche attengono poi al procedimento per l'adozione delle misure.
L'attività di segnalazione del minore al tribunale per i minorenni diventa di esclusiva competenza del pubblico ministero, il quale può alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. A conclusione del progetto, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra le seguenti soluzioni: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali; collocamento temporaneo del minore in una comunità, da utilizzare solo come extrema ratio, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. La riforma prevede inoltre che il tribunale provveda, se del caso, alla nomina di un curatore speciale del minore, che ogni provvedimento debba essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicenne, se capace di discernimento), nonché dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale e che sia possibile farsi assistere da un difensore.
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