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Legge 23 dicembre 2021, n. 238 - Legge europea 2019-2020 (G.U. 17.01.2022)

La legge in titolo consta di 48 articoli suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Come è noto infatti la legge europea rappresenta - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
Nel complesso la legge interviene nei seguenti settori:
• libera circolazione di persone, beni e servizi (capo I, articoli 1-13);
• spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 14-20);
• fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 21-23);
• affari economici e monetari (capo IV, articoli 24-28);
• sanità (capo V, articoli 29-33);
• protezione dei consumatori (capo VI, articoli 34-37);
• energia (capo VII, articolo 38).
Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 39); la legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea (articoli 40 e 41); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 42); il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR (articolo 43); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 44); l'assunzione di personale presso l’Autorità nazionale anticorruzione - ANAC (articolo 45); disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, in attuazione del regolamento (UE)2021/241 e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 46); il versamento delle risorse proprie dell’Unione europea (articolo 47). Infine l'articolo 48 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Fra le disposizioni di maggiore interesse si segnalano l'articolo 19 che modifica gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici e l'articolo 20, che interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.