La legge n. 47 del 2025 modifica in primo luogo l'articolo 267 c.p.p., individuando un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni. Tale termine è derogabile - ma è richiesta la presenza di elementi specifici e concreti da motivare espressamente - laddove si ravvisi l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore.
La legge modifica poi l'art. 13 della L. n. 152/1991 ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), che disciplina una serie di fattispecie di particolare rilevanza penale e sociale, in cui si deroga ai limiti ed ai presupposti fissati dall'art. 267 c.p.p. in materia di intercettazione.
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