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Legge 31 marzo 2025, n. 47- Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione (G.U. 9.04.2025)

La legge n. 47 del 2025 modifica in primo luogo l'articolo 267 c.p.p., individuando un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni. Tale termine è derogabile - ma è richiesta la presenza di elementi specifici e concreti da motivare espressamente - laddove si ravvisi l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore.

La legge modifica poi l'art. 13 della L. n. 152/1991 ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), che disciplina una serie di fattispecie di particolare rilevanza penale e sociale, in cui si deroga ai limiti ed ai presupposti fissati dall'art. 267 c.p.p. in materia di intercettazione.