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Tra istanze di efficacia e di giustizia: La nuova causa di non punibilità della collaborazione processuale nei reati contro la P.A.

Ludovica Sturzo

Archivio Penale
© dell'autore 2019
Ricevuto: 02 July 2019 | Accettato: 12 July 2019 | Pubblicato: 15 July 2019


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Riassunto

La recente Legge n. 3 del 2019, cd. legge “Spazza-corrotti”, introduce nell’ambito di reati contro la Pubblica amministrazione una nuova causa di non punibilità, volta a rendere esente da pena colui che, entro un determinato lasso di tempo, denunci volontariamente il fatto e fornisca indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato, nonché per individuarne gli ulteriori responsabili. Ebbene, essendo stato il novello istituto introdotto al fine di favorire l’emersione di fatti di reato che, altrimenti, rischierebbero di restare impuniti, evidente appare la ratiomeramente opportunistica che ha guidato il legislatore nell’opera di bilanciamento degli interessi in gioco. L’interesse a garantire un’efficace funzione investigativa ed una rapida conclusione del processo è stata difatti ritenuta prevalente rispetto l’esigenza di assicurare la pretesa punitiva nei confronti di uno dei correi. Chiarita la ratiodell’istituto, non resta quindi che interrogarsi sulla natura dello stesso, il quale eleva a causa di non punibilità forme di collaborazione che, diversamente, nelle restanti ipotesi codicistiche e non, sono considerate mere circostanze attenuanti.  Al di là, poi, della discutibile scelta legislativa in merito alla nuova qualificazione della condotta in questione, vari sono i profili problematici che restano aperti, quali l’attendibilità e della veridicità delle dichiarazioni del correo denunziante, nonché la necessità di un raccordo tra l’art. 323 terc.p. ed i restanti ambiti dell’ordinamento, come, ad esempio, il D.lgs. n. 231 del 2001 ed il D.lgs. n. 50 del 2016.


Matters of effectiveness and justice: the new cause of non-punishability concerning crimes against the Public administration.


The so-called "Corrupt-Sweeper" law – Law no. 3 of 2019 - introduces a new cause of non-punishability concerning crimes against the Public administration, aimed at exempting from punishment anyone reporting voluntarily the fact within a set amount of time and providing useful and concrete indications to ensure the proof of the crime and to identify the others responsible. The new regime, introduced in order to sanction those offences which otherwise risk to remain unpunished, highlines the merely opportunistic ratio leading the law maker to its clarification: the interest in guaranteeing the investigative function and the rapid conclusion of the trial has been considered prevalent to the punitive pretension with regard to one of the corrections.

After the rationale, it is necessary to question the nature of this institute, since that forms of collaboration considered as mere mitigating circumstances in the remaining codicistic and non codicistic hypotheses, are now considered causes of non-punishability. Moreover, beyond the questionable legislative choice regarding the new qualification of the conduct examined, there are various problematic profiles that remain unaddressed, as the reliability and accuracy of the declarations of complainant co-rapporteur's declarations and the connection of Article 323 ter of the Criminal Code and the other areas of the legal system, such as Legislative Decree no. 231 of 2001 as well as Legislative Decree no. 50of 2016.


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