A proposito della fungibilità delle garanzie: le Sezioni unite negano il diritto dell’accusato all’interrogatorio in caso di applicazione delle misure coercitive a seguito di appello del pubblico ministero
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Ricevuto: 20 August 2020
| Accettato: 31 August 2020
| Pubblicato: 03 September 2020
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Riassunto
L’interrogatorio di garanzia svolge nel nostro sistema processuale la funzione essenziale di consentire, successivamente all’esecuzione della misura de libertate, un confronto tra il giudice che la dispone e la persona che la subisce e di favorire un controllo complessivo circa l’esistenza iniziale e attuale dei presupposti di legalità del provvedimento cautelare. L’Autore analizza, pertanto, i passaggi argomentativi contenuti nella sentenza e prospetta alcuni rilievi critici con riguardo alla soluzione accolta di escludere il diritto all’interrogatorio in caso di applicazione delle misure coercitive a seguito dell’appello del pubblico ministero.
Regarding the fungibility of the guarantees: the United Sections deny the right of the accused to interrogation in case of application of coercive measures due to the appeal by the public prosecutor
The guarantee questioning has in our procedural system the essential function of allowing, after the execution of the personal measure, a comparison between the judge who orders it and the person who undergoes it and to favor an overall control about the initial and current existence of the legal basis of the precautionary measure. The Author examines the different arguments set out in the judgment and proposes some critical objections to the alleged solution to exclude the right to interrogation in case of application of the coercive measures due to the appeal of the public prosecutor.
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