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A proposito dell’introduzione del nuovo delitto di tortura ex art. 613-bis c.p. Il (discutibile) recepimento interno del formante giurisprudenziale europeo e degli accordi internazionali

Il (discutibile) recepimento interno del formante giurisprudenziale europeo e degli accordi internazionali

Pier Paolo Casale

Archivio Penale pp. 620-638
DOI 10.12871/97886741019413 | © Pisa University Press 2017
Ricevuto: 25 July 2017 | Accettato: 29 July 2017 | Pubblicato: 30 July 2017


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Riassunto

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2019 della L. n. 110/2017 che introduce i reati di “tortura” e “istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”, l’autore propone un’analisi “a caldo” dei nuovi delitti.

In particolare egli ripercorre, al fine di rilevare i punti controversi delle norme, da un lato la vicenda processuale che ha condotto la Corte Edu a condannare l’Italia per violazione dell’art. 3 C.e.d.u. per “extraordinary rendition”, il caso Abu Omar; dall’altro, una breve rivisitazione degli obblighi internazionali assunti dal nostro paese in materia, comparando in particolar modo la nuova disciplina con il c.d. CAT (Committee against Torture).

Da ultimo, si conclude con una prospettiva de iure condendo in merito alla possibile introduzione di una fattispecie autonoma di reato che sanzioni l’extraordinary rendition rispetto all’art. 613 bis c.p.

 

Due to the publication in the Official Gazette on 18th July 2019 of Law no. 110/2017 that introduces crimes of "torture" and "instigation of the official public to commit torture", the author proposes a deep analysis of the new crimes.

In order to detect the controversial points of the offences, he recounts, on the one hand, the procedural case which led the ECHR to condemn the Italian breach of art. 3 ECHR related to the extraordinary rendition practice, the Abu Omar Case; on the other (hand), it briefly analyzes the international obligations binding our Country in this subject, focusing on the comparison between the new discipline and the c.d. CAT (Committee Against Torture).

In the end, it analyzes ‘de iure condendo’ the pro and cons of the introduction of a different offense, in addition to the one prescribed by art. 613-bis c.p., whose purpose is to sanction the extraordinary rendition practice.


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