Il disegno di legge in titolo (AC 1294) reca una serie di misure per il contrasto alla violenza di genere e domestica. Tra le altre si prevede:
un ampliamento dell'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore, pr ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica, cosiddetti «reati spia»;
l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica;
l'introduzione un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sull'istanza cautelare da parte del giudice ;
l'estensione della medesima disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-bis del codice penale per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;
un rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico.
Si introduce infine nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis, al fine di prevedere che, nei casi di cui agli articoli 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale, si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore.
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