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AC 2298- Disposizioni in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

La Camera ha approvato, il 30 maggio, in prima lettura, la proposta di legge: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (C. 2298-A​ e abb.). Il provvedimento passa ora al Senato.
Nel merito il disegno di legge intende ridurre ulteriormente la possibilità che bambini piccoli si trovino a vivere la realtà carceraria al seguito di madri recluse.
A tal fine il provvedimento:
§ introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari, volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al
contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);
§ equipara alla condizione dell'ultrasettantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave;
§ interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni;
§ interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM;
§ incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011.