Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Accertamenti tecnici non ripetibili – Corte cost. n. 118 del 2016

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Fonte immagine: www.cortecostituzionale.it


La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dalla Corte d’assise d’appello di Roma, ove tale disposizione non prevede che le garanzie difensive ivi approntate riguardano le attività di individuazione e prelievo dei reperti utili per la ricerca del DNA.



La Consulta ha evidenziato la lacunosità della descrizione della fattispecie e, correlativamente, dell’indicazione delle ragioni della rilevanza della questione di legittimità costituzionale.


Inoltre, secondo la Corte, il giudice rimettente non ha precisato quali garanzie difensive, previste dall’art. 360 c.p.p., andrebbero estese all’acquisizione del materiale biologico e, più in particolare, non ha chiarito se l’estensione dovrebbe riguardare tutta la procedura regolata dall’art. 360 c.p.p., ivi compresa la parte relativa alla nomina del consulente tecnico, al conferimento dell’incarico e alla riserva, riconosciuta all’indagato, di promuovere incidente probatorio. Pertanto – come ha rilevato il Giudice delle leggi – il thema decidendum è indeterminato, dando luogo ad un’ulteriore ragione di manifesta inammissibilità della questione.


 
A.C.