Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Aggiotaggio – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – Confisca dei beni utilizzati per commettere il reato – Confisca per equivalente – Illegittimità costituzionale – Corte cost., 14 gennaio 2025 (ud. 10 dicembre 2024), n. 7

Corte cost.

È costituzionalmente illegittima la disposizione dell’art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, C.D.F.U.E.
Si dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costitu-zionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».
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