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Alcune considerazioni sul nuovo reato di “frode in processo e depistaggio” (art. 375 c.p., L. 11 luglio 2016, n. 133)

Vincenzo Santoro

Archivio Penale 39 pp.
© del'autore 2016
Pubblicato: 20 December 2016


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Sommario

1. Premesse generali sul reato di “frode in processo e depistaggio”. 2. – Le ulteriori previ-sioni della legge n. 133 del 2016. 3. – Il reato di “frode in processo e depistaggio”: lineamenti essenziali (articolo 375 del codice penale). 4. – Il soggetto attivo. 5. – Pubblico ufficiale e cessazione della qualifi-ca. 6. – L’elemento oggettivo del reato: l’immutazione artificiosa del contesto del reato - art. 375 com-ma 1, lettera a) del codice penale. 6.a. – Momento consumativo del reato. 7. – Il reato di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 375 C.p.: le false dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale. 8. – L’elemento soggettivo dei reati di cui al co. 1 lett. a) e b) dell’art. 375 C.p. 9. – Rapporti tra le ipotesi criminose di cui alle lettera a) e b) del nuovo art. 375 C.p. 10. – Le circostanze aggravanti ad effetto speciale: particolari modalità di realizzazione del reato (art. 375, co. 2. C.p.). 11. – Le circostanze aggra-vanti ad effetto speciale: la particolare tipologia dei reati presupposto (art. 375, co. 3, C.p.). 12. – La circostanza attenuante ad effetto speciale: il ravvedimento operoso e la collaborazione (art. 375, co. 4, C.p.). 13. – Limiti al giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato. 14. – Le cause di esclusione delle punibilità: mancanza della necessaria condizione di procedibilità del reato presupposto. 15. – Il reato di frode in processo e la clausola di sussidiarietà. 16. – La ritrattazione e la omessa previsione della fattispecie di non punibilità dell’articolo 384 del codice penale. 17. – Alcuni difetti di coordina-mento.

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