Alla ricerca di un diritto che non c’è. La presunta retroattività della “legge Severino”, tra derive asistematiche e suggestioni moralistiche
Archivio Penale
pp. 103-132
DOI 10.12871/97888674131579
| © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 April 2014
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Riassunto
La ricerca di un argomento di diritto positivo in grado di giustificare l’applicazione retroattiva della misura della incandidabilità/decadenza, dovrebbe costituire un passaggio preliminare per la soluzione del problema giuridico di costituzionalità. Il rispetto di canoni tradizionali del nostro diritto, la gravità delle misure previste, amplificata dalla controversa ipotesi della loro applicazione retroattiva, ma anche le non trascurabili innovazioni introdotte rispetto alla legislazione previgente, giustificano la convinzione secondo la quale si deve dapprima verificare se il legislatore abbia davvero assunto una esplicita posizione al riguardo. Occorre cioè domandarsi se la ipotesi della efficacia retroattiva sia soltanto frutto di opinioni certo rispettabili, tuttavia viziate da una sorta di peccato originale. In altri termini, verificata la retroattività delle “misure”, di cui si presuppone l’efficacia punitiva, occorrerebbe comunque interrogarsi sulla costituzionalità della norma.
Sommario
1. La precondizione che non può essere elusa. L’infruttuosa ricerca di una disposizione dotata di efficacia retroattiva. - 2. L’inconsistenza dell’argumentum a contrariis tratto dall’art. 16 d.lgs. n. 235 del 2012. - 3. Il principio di affidamento e la sua indubbia rilevanza anche nel separato ambito del diritto penale sostanziale. - 3.1. (segue) La data della sentenza di patteggiamento. - 4. Alcune ulteriori osservazioni critiche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. - 5. Un argomento suggestivo ma solo apparentemente fondato: la indebita sospensione dell’efficacia della legge Severino. - 6. La natura sanzionatoria della incandidabilità/decadenza. - 7. La qualificazione giuridica della incandidabilità/decadenza quale effetto penale della sentenza di condanna. - 8. La irretroattività sfavorevole quale principio generale dell’ordinamento.Percorso di valutazione
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