Ancora confusione in tema di giudice “idoneo”: la necessità di rimedi processuali che rendano effettivi i principi del giusto processo
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Ricevuto: 11 October 2022
| Accettato: 24 October 2022
| Pubblicato: 26 October 2022
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Riassunto
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione – depositata in data 21 settembre 2022 – offre l’occasione per denunciare l’assenza nell’ordinamento processuale penale di un qualsiasi strumento che permetta di sindacare l’eventuale violazione dei criteri di attribuzione dei magistrati ai procedimenti.
La sentenza, infatti, conferma un trend inquietante che oramai avrebbe dovuto essere definitivamente e da tempo superato, e cioè che «i vizi conseguenti alla eventuale irregolarità della procedura di assegnazione degli affari al giudice non determinano in nessun caso la nullità del provvedimento adottato, ferma restando la possibilità di un suo apprezzamento sul piano disciplinare nei confronti del magistrato o dei magistrati che se ne rendano responsabili».
Il problema non riguarda solo il principio della precostituzione del giudice sancito dall’art. 25 della Costituzione, ma – in termini più generali – concerne i principi di terzietà e imparzialità, riconosciuti dalle fonti prevalenti come elementi presupposto del giusto processo.
Occorre, allora, individuare un rimedio affinché i principi della precostituzione del giudice naturale, della sua terzietà e imparzialità, non diventino un mero flatus vocis.
The principle of due process: the need for procedural remedies to the fairness of the judge.
A recent statement by the national Supreme Court - released on 21 September 2022 - offers an opportunity to denounce the absence in the criminal procedural system of any instrument that allows to review any violation of the criteria for attributing judges to proceedings.
The sentence, in fact, confirms a disturbing trend that by now should have been definitively and long ago overcome, stating that «the defects resulting from the possible irregularity of the procedure for assigning business to the judge do not in any case determine the nullity of the provision adopted, without prejudice to remaining the possibility of its appreciation on a disciplinary level towards the magistrate or magistrates who are responsible for it».
The problem does not only concern the principle of the preconstitution of the judge enshrined in art. 25 of the Italian constitution, but - in more general terms - concerns the principle of impartiality, recognized by the prevailing sources essential to ensure due process. It is therefore necessary to find a remedy so that the principles of the preconstitution of the natural judge, of his impartiality do not become a mere flatus vocis.
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