Con la sentenza n. 74 depositata il 24 aprile 2020, in accoglimento della questione sollevata dal magistrato di sorveglianza di Avellino, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost. (ritenendo invece assorbite le questioni relative alla violazione dell’ulteriore parametro invocato dell’art. 27, commi 1 e 3 Cost.), dell’art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisori la semilibertà nella cd. ipotesi “surrogatoria” di cui al comma 2 dell’art. 50 applicata con riguardo a pene inferiori ai quattro anni, ove non sia possibile disporre l’affidamento in prova al servizio sociale
Nel solco di precedenti pronunce di infondatezza su analoghe questioni incentrate sull’allineamento dei requisiti di ammissibilità per l’accesso a semilibertà e affidamento relative alle differenti condizioni per l’ammissione ai benefici riguardo ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. (sent. nn. 338/2008 e 100/1997) la Corte, nel ribadire l’assenza di ogni “gerarchia” tra le predette misure in quanto caratterizzate da un proprio assetto tra prescrizioni restrittive e margini di libertà funzionale alla necessaria individualizzazione nel caso concreto, interviene però a segnare i limiti di “manifesta irragionevolezza” della disciplina censurata consistenti nella ingiustificata distinzione tra misure rispetto alle quali possono parimenti porsi problemi di urgenza con riguardo a fattori risocializzanti come, ad esempio, un’opportunità di lavoro altrimenti persa nel caso di ritardo della scarcerazione.
Tracciando, così, una differenza tra presupposti sostanziali e procedura per l’applicazione delle misure medesime, la Corte ritiene, infatti, che una volta che il legislatore abbia ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover omologare semilibertà e affidamento in prova con riguardo al quantum di pena che permette di fruire della misura (quattro anni di reclusione) – così come è avvenuto con l’introduzione della semilibertà “surrogatoria” – non v’è più alcuna ragione per lasciare (contraddittoriamente) disallineato in peius il beneficio “minore”, quanto alla possibilità di accesso anticipato e provvisorio al beneficio in presenza di un pericolo di grave pregiudizio, tramite provvedimento dell’organo monocratico».