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AS 2816- Modifiche in materia di legittima difesa (approvato dalla Camera)

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di due articoli i quali apportano modifiche alle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e alle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.

Il primo articolo modifica gli artt. 52 e 59 del codice penale.
L'intervento sull'art. 52 considera legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio: la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte; la reazione a seguito dell'introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno. Tale modifica è integrata da un ulteriore intervento sull'art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte.
L'articolo 2 pone, poi, a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità.