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Autoriciclaggio e cosiddetto “risparmio di imposta”: per la Cassazione, la nozione di “altra utilità” va interpretata estensivamente

Gabriele Civello

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 12 March 2020 | Accettato: 20 March 2020 | Pubblicato: 21 March 2020


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Riassunto

La sentenza affronta due punti problematici: da un lato, la nozione di “altra utilità” ai fini dell’autoriciclaggio, in relazione alla quale la Corte precisa che il provento del reato presupposto può consistere non solo in un incremento “positivo” del patrimonio, ma anche in un risparmio di spesa quale quello derivante dall’omesso pagamento delle imposte dovute all’Erario; dall’altro lato, l’eventuale concorso apparente di norme tra l’autoriciclaggio ex art. 648-ter.1. c.p. e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte exart. 11, D.Lgs. n. 74/2000, ove la Corte precisa che, in astratto, i due delitti possono concorrere, purché sussista, sotto il profilo naturalistico, una condotta autoriciclatoria ulteriore rispetto a quella costituente la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

 

The judgement deals with two problems. The notion of “other utility” of self-laundering: the Court specifies that the unlawful profit of self-laundering can consist not only in a “positive” patrimonial increase, but also in a “cost saving” such as tax evasionon the other hand, the ruling deals with the possible “bis in idem” between self-laundering (pursuant to art. 648-ter.1. of the Italian Penal Code) and fraudulent tax evasion (pursuant to art. 11, Legislative Decree no. 74/2000), according to which the Court specifies that, abstractly, the two crimes can concur when, from a naturalistic point of view, there is a self-laundering behaviour which is further than that which constitutes the fraudulent tax evasion.


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