Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Benefici penitenziari/Condanna a pena temporanea per sequestro di persona – Corte cost., n. 229 del 2019, con osservazioni di A.M. Capitta

Corte cost


La Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, co. 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato;
2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, co. 4, ord. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.