La Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, co. 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato;
2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, co. 4, l. n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.