Beneficio economico e concorso nel reato
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Ricevuto: 11 October 2017
| Accettato: 23 October 2017
| Pubblicato: 25 October 2017
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Riassunto
L’ottenimento di un vantaggio economico non può automaticamente tradursi nella partecipazione concorsuale al reato che lo ha generato: a tal fine, è necessario accertare l’efficienza causale del contributo (materiale o morale) del beneficiario alla realizzazione del fatto di reato. Tale regola generale trova riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni Unite in cui si evidenzia come, sul piano dell’accertamento probatorio, l’ottenimento di un vantaggio economico possa al più costituire un indizio della partecipazione concorsuale al reato, dovendo quindi essere valutato alla luce di quanto stabilito all’art. 192, co. 2, c.p.p. Il doveroso rispetto di tali regole sostanziali e processuali può consentire, a determinate condizioni, di escludere la partecipazione concorsuale del beneficiario economico negli esaminati casi di abuso d’ufficio, omessa dichiarazione e bancarotta preferenziale.
Obtaining an economic advantage from an
offence cannot automatically imply to the participation thereto: to that end,
judicial finding of the causal efficiency of the (material or moral)
contribution given by the recipient is needed. This general rule is reflected
in the case law of the Supreme court, whereby it is highlighted that, when it
comes to evaluation of evidence, obtaining an economic advantage may at most be
considered as a clue of the participation in the offense; and therefore must be
assessed under the criteria set forth by art. 192, co. 2, c.p.p. Complying with
these substantive and procedural rules could lead, under certain conditions, to
the exclusion of the criminal liability of the beneficiary, in cases such as
abuse of office (art. 323 c.p.), failure to provide a statement (art. 5 D. lgs.
74/2000) and preferential bankruptcy (art. 216, co. 3, L. fall.).
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