Brevi osservazioni sulla tutela dei diritti del detenuto
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Ricevuto: 02 May 2022
| Accettato: 09 May 2022
| Pubblicato: 11 May 2022
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Riassunto
Con l’ordinanza in commento, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha ritenuto che l’omesso trasferimento del detenuto in un istituto dotato di struttura psichiatrica permanente costituisca grave pregiudizio all’esercizio del diritto alla salute. Il contributo, dopo aver esaminato i profili relativi all’ambito applicativo del reclamo giurisdizionale e alla competenza del Magistrato di sorveglianza nell’ipotesi che esso sia proposto da un imputato in stato di custodia cautelare in carcere, si sofferma sul reclamo risarcitorio conseguente alla violazione dell’art. 3 C.E.D.U., scaturente dalla totale insussistenza di ragioni giustificative per lo spostamento dall’iniziale luogo di detenzione più vicino a quello di residenza dei familiari del detenuto.
Brief observations on the protection of prisoners’ rights
With the ordinance in question, the supervisory magistrate of Viterbo has upheld that omission of transfer of the detainee to an establishment equipped with a permanent psychiatric unit seriously compromises the exercise of the right to health. This contribution, after examining the profiles relative to the judicial complaint and the supervisory magistrate, assuming that the complaint is lodged by a defendant held in custody, focuses on the claim for compensation following the violation of article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which derives from the total inexistence of justifiable reasons for the transfer away from the initial place of detention nearer to the residence of the detainee’s family.
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