La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, co. 1, e 111 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli: a) l’art. 553 c.p.p. è stato censurato nella parte in cui non impone al pubblico ministero la notificazione del decreto di citazione a giudizio entro un termine prestabilito ovvero nella parte in cui non impone, allo stesso pubblico ministero, di provvedere all’immediata trasmissione degli atti al giudice per il dibattimento prima che venga curata la notificazione del decreto; b) l’art. 554 c.p.p. è stato censurato nella parte in cui prevede la competenza cautelare del giudice per le indagini preliminari senza che ricorrano presupposti di urgenza o circostanze eccezionali. Con riguardo alle censure dell’art. 553 c.p.p., la Consulta ha ritenuto che le questioni formulate siano manifestamente inammissibili a causa del loro carattere ancipite, dato che il rimettente le ha prospettate in termini alternativi, senza indicare quale soluzione sia da ritenersi prioritariamente imposta dalla Costituzione. Quanto alle censure dell’art. 554 c.p.p., la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le relative questioni per l’assoluta carenza di motivazione a sostegno della loro asserita non manifesta infondatezza. A.C.