La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 552, co. 1, lett. f), c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Spoleto e dal Tribunale ordinario di Pistoia, nella parte in cui tale disposizione non prevede che all’imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p. La Consulta ha ritenuto che l’insufficiente descrizione della fattispecie processuale, e in particolare dello stato in cui si trovava il giudizio, abbia impedito il necessario controllo in punto di rilevanza, rendendo così le questioni manifestamente inammissibili (ex multis, ord. cost. n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016). Con riguardo alle questioni sollevate dal Tribunale di Spoleto, la Corte ha rilevato la omessa descrizione della fattispecie concreta e il conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. In ogni caso, in entrambe le ordinanze di rimessione non si specificava se nell’udienza in cui erano state sollevate le questioni di legittimità costituzionale fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A.C.