Con la sentenza n. 114 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, nell’interpretazione che di tali disposizioni ha dato il «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione penale la competenza a decidere sulla istanza di liberazione anticipata, anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (per l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente”, v., per tutte, Cass., Sez. I, 13 marzo 2025, n. 10302, Ardissone, in Mass. Uff., n. 287687).
Il rimettente rilevava che sarebbe stata una scelta legislativa maggiormente lineare attribuire la competenza al medesimo organo giurisdizionale che ha comminato la pena sostitutiva, giacché esso, in sede esecutiva, rimane competente a decidere in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ivi comprese le eventuali revoca e modifica della medesima pena, mantenendo a tale scopo i contatti con l’ufficio di esecuzione penale esterna.
Di qui, la denunciata violazione dell’art. 3 Cost., apparendo «manifestamente irragionevole» un assetto normativo – come quello emergente dal diritto vivente – che prevede l’intervento del magistrato di sorveglianza solo nel momento premiale della liberazione anticipata, risultando, per tutto il resto, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo sottratto alla sua vigilanza, ponendosi, pertanto, la competenza a provvedere sulla istanza ai sensi dell’art. 54 ord. penit. come elemento eccentrico rispetto al restante sistema normativo.
Il giudice a quo ipotizzava, inoltre, la violazione dell’art. 27, co. 3, Cost., atteso che il finalismo rieducativo della pena sarebbe compromesso, poiché la decisione del magistrato di sorveglianza rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entità di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato.
La Consulta ha ritenuto le questioni non fondate.
Evidenziato il carattere ampiamente discrezionale delle scelte del legislatore in materia di competenza degli organi giurisdizionali, la Corte ha osservato che non risulta manifestamente irragionevole la previsione normativa, come ricostruita dal diritto vivente, che attribuisce la competenza a provvedere sulla liberazione anticipata, pure in relazione alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al magistrato di sorveglianza, se raffrontata a quella di riservare, invece, al giudice dell’esecuzione la decisione sulla modifica e revoca della stessa. Questa distribuzione “frazionata” di competenze non appare irrazionale, ove si consideri che la pena sostitutiva de qua possiede (a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva) natura non detentiva, ciò che giustifica, per la modifica o revoca della stessa, l’intervento non del magistrato di sorveglianza, ma del giudice dell’esecuzione, svolgendosi questa con modalità interamente extramurarie. Parimenti non irragionevole è stato ritenuto dalla Corte l’intervento del magistrato di sorveglianza allorché si debba provvedere, invece, in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale del medesimo. Emerge, infatti, dalla giurisprudenza costituzionale che «la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata spetta, in base alla legge, al solo magistrato di sorveglianza: il quale, certo, dovrà considerare con attenzione il giudizio comunicatogli dall’amministrazione penitenziaria, nell’ambito però di una valutazione che egli dovrà compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni dell’amministrazione penitenziaria» (sent. cost. n. 201 del 2025).
Sulla scorta di queste considerazioni, il Giudice delle leggi ha escluso pure la violazione dell’art. 27, co. 3, Cost.
Infatti, «l’apprezzamento autonomo sui presupposti della liberazione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza […] costituisce il ‘fulcro’ dell’istituto», risultando evidente che il tema dell’interlocuzione con altri soggetti (ad esempio, ufficio di esecuzione penale esterna, forze dell’ordine) tende a rimanere solo sullo sfondo, non potendo il suo preteso carattere esclusivamente formale integrare una violazione dell’art. 27, co. 3, Cost. (Considerato in diritto, § 6.2.3.).
Infine, alla luce della ratio della liberazione anticipata e della filosofia della risocializzazione ad essa sottesa, risulta confermata la non incompatibilità con l’art. 27, co. 3, Cost. della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto – ha concluso la Corte – anche nel caso in cui la pena comminata sia quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è tale organo giudiziario a porsi, in via generale, come dominus della verifica del percorso di rieducazione del condannato









