Concorso di persone e aggravante dell’agevolazione mafiosa: riflessioni a margine della pronuncia delle Sezioni unite
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Ricevuto: 21 April 2020
| Accettato: 26 April 2020
| Pubblicato: 27 April 2020
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Riassunto
Nella sentenza in esame le Sezioni unite affrontano il problema relativo alla natura giuridica dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, prevista nell’art. 416-bis1., c.p., per decidere se si tratti una circostanza oggettiva, che attiene alle modalità dell’azione, ovvero soggettiva, che riguarda la direzione della volontà. La questione, infatti, produce effetti importanti sul regime applicabile nel caso di concorso di persone nel reato, per stabilire se, ai fini dell’estensione dell’aggravante al correo, sia sufficiente, ai sensi dell’artt. 59, co. 2, c.p., la semplice conoscibilità della finalità che assiste l’azione degli altri concorrenti, o debba trovare, invece, applicazione l’art. 118 c.p., che pone la regola dell’incomunicabilità ai compartecipi delle circostanze che fanno riferimento ai motivi a delinquere.
In the judgment hereby analyzed the Joint Chambers of the Italian Court of Cassation face the issue concerning the legal nature of the aggravating circumstance of the so called “agevolazione mafiosa”, envisaged in art. 416 bis.1 c.p.; the Joint Chambers were called to assess whether it is an objective circumstance, concerning the modalities of the conduct, or a subjective one, regarding the direction of the agent’s will. Such a distinction, indeed, has a significant impact upon the legal regime which is applicable in the case of criminal complicity; in particular, it serves to establish whether the aggravating circumstance is applicable to the accomplice by virtue of the mere possibility of him knowing the perpetrator’s intent (ex art. 59 (2) c.p.) or, on the contrary, art. 118 c.p. should be applied, thus preventing the extension to the accomplice of those circumstances that concern the criminal motives.
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