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Configurabile il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza in danno della BCE?

Giovanni Paolo Accini

Archivio Penale
© dell'autore 2018
Ricevuto: 19 January 2018 | Accettato: 25 January 2018 | Pubblicato: 26 January 2018


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Riassunto

A seguito dell’entrata in vigore del c.d. Meccanismo Unico di Vigilanza sono state trasferite o comunque riconosciute, in via riservata o concorrente, alla Banca Centrale Europea alcune delle funzioni di vigilanza tipiche che in precedenza erano esercitate a livello nazionale da Banca d’Italia. Attraverso l’approfondimento del concetto di “autorità pubbliche di vigilanza”, s’impone dunque all’interprete una riflessione intesa ad accertare se, ovvero entro quali limiti, la fattispecie incriminatrice nazionale di cui all’art. 2638 c.c. sia suscettibile di estendere il proprio ambito di tutela sino a sanzionare anche le condotte di ostacolo in danno di BCE.

 

Following the entry into force of the c.d. The Single Supervisory Mechanism has been transferred or otherwise recognized, in a confidential or concurrent manner, to the European Central Bank some of the typical supervisory functions that were previously exercised at national level by the Bank of Italy. Through the deepening of the concept of "public supervisory authorities", therefore, the interpreter imposes a reflection aimed at ascertaining whether, or within what limits, the incriminating national offense referred to in art. 2638 c.c. is likely to extend its scope of protection to even sanction the conduct of obstacle to the damage of the ECB.


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