Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Confisca/Prescrizione del reato - Cass., Sez. un., 21 luglio 2015 (ud. 26 giugno 2015), Lucci, con nota di G. Civello, di S. Treglia e osservazioni di A. Dello Russo

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Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che:


1) il Giudice nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240 c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p.p., la confisca del prezzo del prezzo o del profitto da reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto del reato.


2) La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, la quale è prevista come obbligatoria dall’art. 322-ter c.p. solo in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto dalla natura sanzionatoria di tale confisca consegue che essa debba essere preceduta da una condanna o da una applicazione della pena irrevocabili.


3) Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato.