Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Corte cost., n. 24 del 2014, con nota a prima lettura di C. Bonzano

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Non spettava alla Corte di cassazione annullare il proscioglimento degli imputati, nonché le ordinanze con le quali la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche al fatto storico del sequestro in questione.
Non spettava alla Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere la produzione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini, atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con le ordinanze, poi annullate dalla Corte di cassazione con la sentenza innanzi indicata.
Non spettava alla Corte d’appello di Milano omettere l’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l’utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato.
Non spettava alla Corte d’appello di Milano affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine al fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono co- munque al fatto storico del sequestro in questione.
Non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza innanzi in- dicata sulla base dell’utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari – di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello – senza che si fosse dato corso all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Spettava alla Corte d’appello di Milano non sospendere il procedimento penale in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.