Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti del Senato della Repubblica, in ordine alla deliberazione del 16 settembre 2015, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Roberto Calderoli nei confronti dell’allora Ministro per l’integrazione, onorevole Cécile Kashetu Kyenge, la Corte costituzionale:
1) ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che «il fatto, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 122 del 1993, convertito dalla l. n. 205 del 1993», per il quale pende il procedimento penale a carico del senatore Roberto Calderoli davanti al Tribunale ordinario di Bergamo ricorrente (ricorso n. 3 del 2016), concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost.;
2) ha annullato, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 16 settembre 2015 (Atti Senato, XVII legislatura, Doc. IV-ter, n. 4).
Confermata l’ammissibilità del conflitto, la Consulta ha ritenuto fondato il ricorso sotto entrambi i profili per cui esso è stato promosso.
Riguardo al primo, la Corte ha rilevato che, con la delibera contestata dal ricorrente, il Senato della Repubblica – affermando che il fatto per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli è sindacabile in rapporto al reato di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (art. 595, co. 3, c.p.) ed è, invece, insindacabile in rapporto all’aggravante della finalità di discriminazione razziale (art. 3, d.l. n. 122 del 1993) – si è espresso sulla qualificazione giuridica del fatto storico ed ha invaso, così, un campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario.
In secondo luogo – come ha dimostrato il Giudice delle leggi – le opinioni espresse dal senatore Calderoli (imputato del reato di diffamazione aggravata, per aver offeso l’onore e il decoro dell’on. Kyenge assimilandola a un orango) non hanno alcun nesso funzionale con l’esercizio dell’attività parlamentare.
Pertanto, per entrambi i profili per cui è stato sollevato conflitto, la Corte costituzionale ha considerato la delibera del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015 lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite del ricorrente Tribunale ordinario di Bergamo e, conseguentemente, ha annullato, per questa parte, la suddetta delibera.
A.C.